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Sez. 1, Sentenza n. 2129 del 07/07/1971 (Rv. 352864 - 01)

PROVA CIVILE IN GENERE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - CONTRATTI PRELIMINARI E DEFINITIVI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO DI IMMOBILI - PROVA TESTIMONIALE O PER PRESUNZIONI - PRESUPPOSTO - DIMOSTRAZIONE DELLO SMARRIMENTO SENZA COLPA DELL'ATTO SCRITTO.*
Stato
decisa il 1971-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352864-01

PROVA CIVILE IN GENERE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - CONTRATTI PRELIMINARI E DEFINITIVI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO DI IMMOBILI - PROVA TESTIMONIALE O PER PRESUNZIONI - PRESUPPOSTO - DIMOSTRAZIONE DELLO SMARRIMENTO SENZA COLPA DELL'ATTO SCRITTO.*

L'esigenza della Forma scritta, richiesta per i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprieta immobiliare (art 1350 n 1 cod civ) e per i relativi contratti preliminari (art 1351 cod civ), importa che la produzione dell'atto contenente la manifestazione della volonta negoziale costituisca, di norma, l'unico strumento probatorio utilizzabile da colui che si fa ad invocare gli effetti del contratto, e che la prova testimoniale, e con essa quella presuntiva, sia consentita solo nel caso in cui il contraente che intenda valersene dimostri di avere smarrito senza colpa il documento relativo. Consegue da tale normativa che nessuna prova orale o presuntiva il giudice possa prendere in considerazione, prima che la parte che la offre abbia dimostrato di essere rimasta priva senza sua colpa del documento predetto. (V 880'70, mass n 346256' 41'66, mass n 320089' 1449'66, mass n 322885).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)