Sez. 6, Sentenza n. 34098 del 28/06/2023 Ud. (dep. 02/08/2023) Rv. 285156 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Delitto di cui all'art. 391-bis cod. pen. - Condotta agevolativa - Mera violazione delle prescrizioni imposte - Sufficienza - Esclusione - Malizia o astuzia - Necessità - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La condotta agevolativa incriminata dal delitto di cui all'art. 391-bis cod. pen. presuppone l'"elusione delle prescrizioni" imposte al detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., ossia una violazione delle prescrizioni inerenti a tale regime, da parte del soggetto agente, sorretta da malizia o astuzia.
Cod. Pen. art. 391 bis com. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 8, Legge 18/12/2020 num. 173 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)