Sez. 1, Sentenza n. 40592 del 11/10/2024 Cc. (dep. 05/11/2024) Rv. 287144-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Colloqui con i familiari - Obbligo di copertura dei tatuaggi - Legittimità - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittima la prescrizione, prevista dalla nota della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento dell'Amministrazione Penitenziaria del 4 settembre 2019, che impone ai familiari del detenuto, durante lo svolgimento dei colloqui periodici, la copertura delle parti tatuate del corpo, poiché essa non determina un'eccessiva ed ingiustificata compressione dei diritti del detenuto, e ne impedisce un esercizio elusivo delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica, evitando la possibile diffusione di messaggi criptici.
Costituzione art. 27 com. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 37, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)