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Sez. U, Sentenza n. 19389 del 09/11/2012 (Rv. 623793 - 01)

ACQUE - IMPIANTI ELETTRICI - IN GENERE | Modifica del regime delle acque e opere di trasformazione del territorio nei parchi naturali - Divieto ex artt. 11 e 12 della legge n. 394 del 1991 - Portata - Fattispecie relativa ad impianto idroelettrico nel Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi.
Stato
decisa il 2012-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623793-01

ACQUE - IMPIANTI ELETTRICI - IN GENERE

La modificazione del regime delle acque nel territorio dei parchi naturali è vietata in astratto, indipendentemente da ogni apprezzamento circa la sua concreta pericolosità, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. c), della legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette), che, secondo un'interpretazione conforme agli artt. 9 e 32 Cost., richiamati dall'art. 1 della legge medesima, stabilisce, riguardo a detta modificazione, una presunzione assoluta di compromissione del paesaggio e degli ambienti tutelati. Alla luce della stessa esegesi finalistica, nelle "riserve generali orientate", individuate dal piano per il parco, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b), della legge n. 394, le "utilizzazioni produttive tradizionali", autorizzabili in deroga al divieto delle opere di trasformazione del territorio, vanno intese con criterio di stretta interpretazione, escludendo le attività imprenditoriali, quale l'esercizio di un impianto idroelettrico. (Fattispecie relativa alla costruzione di un impianto idroelettrico, parzialmente incidente in una riserva generale orientata del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 9, Costituzione art. 32, Legge 06/12/1991 num. 394 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 11 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)