Sez. 2, Sentenza n. 27396 del 28/12/2009 (Rv. 610836 - 01)
REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - TOSCANA - IN GENERE | Art. 20, comma 1, della legge reg. n. 24 del 1994 - Necessità di preventivo nulla osta per il rilascio di concessioni o autorizzazioni a interventi, impianti od opere nelle "aree soggette al piano del parco" - Interpretazione - Applicabilità anche in riferimento ad aree contigue al parco - Sussistenza - Contrasto con l'art. 13 della legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette) - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Sanzione amministrativa irrogata dall'Ente Parco Regionale della Maremma a società di costruzioni per lavori eseguiti in area contigua al parco in assenza di nulla osta e di concessione edilizia - Legittimità.
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In tema di parchi regionali, l'art. 20, comma 1, della legge della Regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24 - che subordina al preventivo nulla-osta dell'Ente parco il rilascio delle concessioni o autorizzazioni a interventi, impianti od opere nelle "aree soggette al piano del parco" - trova applicazione anche in riferimento alle aree esterne al parco, che essendo con questo contigue rientrano nel suddetto piano, non contrastando siffatta opzione ermeneutica con l'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 - che richiede l'anzidetto nulla-osta per interventi, impianti ed opere "all'interno del parco" - e, anzi, conformandosi la stessa ai principi di cui all'art. 32 della medesima legge "quadro", che prevede l'istituzione di piani e programmi e delle eventuali misure di disciplina a tutela dell'ambiente delle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse. Ne consegue che - non incidendo sulla portata precettiva del comma 1 dell'art. 20 citato l'interpretazione autentica del comma 2 dello stesso art. 20 (recata dall'art. 1 della legge della Regione Toscana 28 marzo 2000, n. 43), posto che detto comma 2 riguarda la diversa fattispecie del nulla-osta già rilasciato e la sua delimitazione alle "aree ricomprese nei parchi regionali" riguarda le sole funzioni, trasferite o delegate, in materia di vincolo idrogeologico e di vincolo paesaggistico - è legittima l'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria emessa dall'Ente Parco Regionale della Maremma nei confronti di una società di costruzioni per lavori eseguiti in area contigua a detto parco in assenza di nulla-osta e di concessione edilizia.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Toscana 16/03/1994 num. 24 art. 20 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 28/03/2000 num. 43 art. 1, Legge 06/12/1991 num. 394 art. 13 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)