Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3763 del 15/02/2018 (Rv. 647993 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE | Contestazione della prova testimoniale per violazione dei limiti di valore - Onere della parte di eccepirne la nullità nella prima istanza o difesa successiva all'assunzione - Sussistenza - Fondamento.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE
La parte che contesti una prova testimoniale per violazione dei limiti di valore è onerata non solo di eccepirne l'inammissibilità prima della sua assunzione ma anche, ove questa sia egualmente avvenuta, di eccepirne la nullità nella prima istanza o difesa successiva all'atto, verificandosene, in difetto, la sanatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)