Sez. 2, Sentenza n. 21443 del 19/09/2013 (Rv. 627823 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE | Inammissibilità della prova testimoniale ex artt. 2722 e 2723 cod. civ. - Onere di preventiva eccezione della parte interessata - Fondamento - Assunzione della prova nonostante l'eccezione d'inammissibilità - Conseguenze.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE
L'inammissibilità della prova testimoniale, ai sensi degli artt. 2722 e 2723 cod. civ., derivando non da ragioni di ordine pubblico processuale, quanto dall'esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; qualora, peraltro, nonostante l'eccezione d'inammissibilità, la prova sia stata egualmente espletata, è onere della parte interessata eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., l'una eccezione, quella d'inammissibilità, non dovendo essere confusa con l'altra, quella di nullità, né potendo ad essa sovrapporsi, perché la prima eccezione opera "ex ante", per impedire un atto invalido, mentre la seconda agisce "ex post", per evitare che i suoi effetti si consolidino.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)