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Sez. 1, Sentenza n. 3725 del 14/11/1986 Cc. (dep. 13/12/1986) Rv. 174608 - 01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE PENALE - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE - SOSTITUZIONE DI PENE DETENTIVE BREVI - INOSSERVANZA NELLE PRESCRIZIONI INERENTI ALLA SEMIDETENZIONE E ALLA LIBERTÀ CONTROLLATA - ORDINANZA DELLA SEZIONE DI SORVEGLIANZA DI CONVERSIONE DELLA PENA SOSTITUTIVA - IMPUGNAZIONE AMMESSA - RICORSO PER CASSAZIONE - SUA OMISSIONE OD ESAURIMENTO - COSA GIUDICATA - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELL'ORDINANZA DA PARTE DEL PRETORE QUALE ORGANO ESECUTIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174608-01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE PENALE - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE - SOSTITUZIONE DI PENE DETENTIVE BREVI - INOSSERVANZA NELLE PRESCRIZIONI INERENTI ALLA SEMIDETENZIONE E ALLA LIBERTÀ CONTROLLATA - ORDINANZA DELLA SEZIONE DI SORVEGLIANZA DI CONVERSIONE DELLA PENA SOSTITUTIVA - IMPUGNAZIONE AMMESSA - RICORSO PER CASSAZIONE - SUA OMISSIONE OD ESAURIMENTO - COSA GIUDICATA - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELL'ORDINANZA DA PARTE DEL PRETORE QUALE ORGANO ESECUTIVO - ESCLUSIONE.*

L'ordinanza con cui la Sezione di sorveglianza, accertata la violazione delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata, dispone la conversione in arresto della restante pena una volta esaurita od omessa l'impugnazione prevista dalla legge, che è il ricorso per Cassazione, acquista autorità di cosa giudicata e, pertanto, non può più essere messa in discussione né dall'interessato, né dal P.m., né tanto meno dal giudice dell'esecuzione. Ne consegue che il pretore agendo quale organo esecutivo della ordinanza non può mai contestarne la validità al fine di eliminare eventuali violazioni di legge in essa contenute.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 577, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 66 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)