Sez. 1, Sentenza n. 2212 del 17/10/1988 Cc. (dep. 16/11/1988) Rv. 179721 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - FUNZIONI E PROVVEDIMENTI - ISTANZA DEL DETENUTO VOLTA AD OTTENERE BENEFICI - PROVVEDIMENTO INTERLOCUTORIO - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - FUNZIONI E PROVVEDIMENTI - ISTANZA DEL DETENUTO VOLTA AD OTTENERE BENEFICI - PROVVEDIMENTO INTERLOCUTORIO - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento con il quale la Sezione di sorveglianza rigetta l'istanza di un detenuto diretta ad ottenere il beneficio di cui all'art. 70 legge 26 luglio 1975, n. 354, subordinando la decisione definitiva all'acquisizione di ulteriori relazioni sul comportamento del richiedente, ha natura interlocutoria; pertanto è inammissibile il ricorso per Cassazione. (V mass n 173510; (V mass n 174257; (V mass n 174608; (Conf mass n 176575).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)