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Sez. 5, Sentenza n. 342 del 23/02/1970 Ud. (dep. 31/10/1970) Rv. 115602 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE -OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - DANNO PATRIMONIALE -NOZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI -DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA.*
Stato
decisa il 1970-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115602-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE -OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - DANNO PATRIMONIALE -NOZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI -DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA.*

Nel reato di bancarotta semplice documentale il danno deve essere conseguenza diretta dell'omessa tenuta di libri e scritture e puo derivare dall'impossibilita di ricostruire l'attivita contabile dello imprenditore fallito e di esercitare le azioni revocatorie od altre azioni a tutela degli interessi della massa dei creditori ed e rappresentato dalla diminuzione che i fatti di bancarotta hanno determinato nella quota di attivo da ripartirsi fra i creditori. Se il danno cagionato da tali fatti e di speciale tenuita (e a maggior ragione, se non risulta che vi sia stato danno, dato che questo puo anche mancare, trattandosi di reato di pericolo), spetta l'attenuante in esame. (Conf 115600, 114767, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)