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Sez. L, Sentenza n. 821 del 08/02/1986 (Rv. 444360 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - APPLICABILITÀ DELL'ART. 2932 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444360-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - APPLICABILITÀ DELL'ART. 2932 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*

Il sistema delle assunzioni obbligatorie, quale previsto dalla legge n. 482 del 1968, è strutturato in modo tale da dar luogo a meri obblighi legali per il datore di lavoro, di stipulare il contratto di lavoro con gli invalidi (o appartenenti alle altre categorie protette) a lui avviati dall'U.P.l.m.o., e non già alla Costituzione automatica ed autoritativa del rapporto, considerato anche che è lasciata all'autonomia delle parti la Determinazione di molteplici ed essenziali elementi del rapporto. Consegue che, non essendo nella legge sufficientemente specificato il contenuto del contratto da stipulare, non trova applicazione il disposto dello art. 2932 cod. civ. sull'esecuzione specifica dell'Obbligo di contrarre, in caso di inadempimento del datore di lavoro allo Obbligo di assunzione. (V 3774/85, mass n 441361; (V 230/85, mass n 438459).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)