Sez. L, Sentenza n. 3774 del 22/06/1985 (Rv. 441361 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - PRONUNCIA DI UNA SENTENZA COSTITUTIVA EX ART. 2932 COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - PRONUNCIA DI UNA SENTENZA COSTITUTIVA EX ART. 2932 COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
La disposizione contenuta nell'art. 2932 cod. civ. - che in generale consente la pronuncia di una sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso - presuppone una preesistente volontà contrattuale completa in tutti i suoi elementi; pertanto non può trovare applicazione in ipotesi di avviamento al lavoro per l'assunzione obbligatoria dei soggetti appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482 del 1968 giacché, anche dopo l'avviamento, rimangono ancora da determinare molteplici elementi contrattuali del rapporto, quali la retribuzione, le mansioni, la qualifica, di tal che manca il presupposto per l'esecuzione in Forma specifica dell'Obbligo di assunzione sorto a carico dello imprenditore. (Conf 945/85, mass n 439101; (Conf 466/85, mass n 438677; (Conf 230/85, mass n 438459; (Conf 2286/84, mass n 434331; (Conf 5394/83, mass n 430309).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)