Sez. L, Ordinanza n. 20812 del 23/07/2025 (Rv. 676067-01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Rito del lavoro - Processo civile telematico - Omesso deposito del fascicolo di parte da parte dell'appellante - Ordine di provvedervi da parte del giudice - Necessità - Omissione - Conseguenze - Rigetto nel merito dell'impugnazione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Nel rito del lavoro - anche se svolto in modalità telematica - il mancato deposito, da parte dell'appellante, del proprio fascicolo e della sentenza impugnata comporta che il giudice, ove non possa supplire con gli altri atti di causa, provveda a sollecitare alla parte, a norma dell'art. 421 c.p.c., tale deposito, dovendo rigettare nel merito l'impugnazione solo in caso di inosservanza dell'ordine.
Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 30/12/2023 num. 217, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)