Sez. L, Sentenza n. 22749 del 09/11/2010 (Rv. 615571 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Appellante - Deposito del fascicolo di parte e della sentenza impugnata - Omissione - Conseguenze - Obbligo del giudice di ordinare all'appellante detto deposito - Sussistenza - Inosservanza di tale ordine - Conseguenze - Rigetto nel merito del gravame - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Nel rito del lavoro, il mancato deposito, da parte dell'appellante, del proprio fascicolo e della sentenza impugnata e la mancata o tardiva restituzione del fascicolo ritirato alla chiusura dell'istruzione comporta che il giudice, ove questi non possa supplire con gli atti di causa, debba ordinare all'appellante medesimo, a norma dell'art. 421 cod. proc. civ., detto deposito e che, in caso di inosservanza dell'ordine, stante la persistente carenza della documentazione necessaria ai fini della decisione, egli debba rigettare nel merito l'impugnazione, atteso che non sono applicabili le norme ordinarie relative alla forme ed ai termini della costituzione in appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)