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Sez. 2, Sentenza n. 11650 del 30/10/1991 (Rv. 474478 - 01)

Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - In genere | Deferimento di qualsiasi controversia ad un arbitrato libero - Clausola contenuta in una promessa di vendita - Rifiuto ingiustificato del promittente venditore di concludere il contratto definitivo - Azione del promissario acquirente davanti al giudice ordinario - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474478-01

Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - In genere

In ipotesi di promessa di vendita, per cui il promittente venditore abbia rifiutato ingiustificatamente di concludere il contratto definitivo, il promissario acquirente, in presenza di una clausola compromissoria che deferisca qualsiasi controversia inerente al contratto stesso ad un arbitrato libero, non può agire dinanzi al giudice ordinario in quanto il compromesso per arbitrato libero contiene in sè, necessariamente, la rinuncia delle parti alla tutela giurisdizionale di qualsiasi diritto inerente al rapporto controverso, stante l'incompatibilità tra l'intenzione di affidare ad un arbitro le relative controversie e quella di rivolgersi, per la loro definizione, all'autorità giudiziaria. Nella specie, la S.C., confermando alla stregua del principio di cui in massima la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto incompatibile con la volontà di avvalersi della tutela giurisdizionale, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 2932 cod. civ. il compromesso per arbitrato libero, ha, peraltro, soggiunto che gli arbitri, quali mandatari delle parti, non può ritenersi preclusa la pronunzia di una lodo che assicuri il trasferimento del bene oggetto della promessa di vendita, con effetti pratici analoghi a quelli conseguibili ex art. 2932 cod. civ., in sede giudiziaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)