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Sez. 2, Sentenza n. 3045 del 15/03/1995 (Rv. 491189 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE | Pronuncie costitutive - Ammissibilità - Obbligo a contrarre - Esecuzione in forma specifica - Pronuncia ex art. 2932 cod. civ.- Configurabilità - Natura del provvedimento.
Stato
decisa il 1995-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491189-01

ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE

Nell'arbitrato rituale, gli arbitri, in analogia a quanto disposto dall'art. 2908 cod. civ. per l'autorità giudiziaria, hanno il potere di pronunciare decisioni intese a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici tra le parti (con riferimento alle situazioni devolute alla loro cognizione), e quindi, di rendere sentenze costitutive. Conseguentemente rientra nei loro poteri anche la pronuncia di una decisione volta a dare esecuzione, in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., all'obbligo di contrarre assunto per il tramite di un contratto preliminare, la quale ha la natura di un provvedimento di cognizione, perché gli effetti di specifica esecuzione che da essa derivano si ricollegano direttamente, "ope legis", alla pronuncia, indipendentemente da ogni intervento di organi esecutivi e da ogni attività riconducibile alla nozione di esecuzione, quale considerata nel libro terzo del codice di rito

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2908, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 820 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)