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Sez. 1, Sentenza n. 8521 del 20/05/1996 Ud. (dep. 19/09/1996) Rv. 205624 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere | Motivo relativo alla mancata riduzione di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen. alla pena irrogata a titolo di continuazione - Accoglimento - Necessità - Mancata deduzione in appello - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205624-01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - In genere

Nel giudizio abbreviato, allorché sulla pena irrogata a titolo di continuazione non sia stata applicata la riduzione del terzo prescritta dall'art. 442 cod. proc. pen., il motivo di ricorso per cassazione, con il quale espressamente si formuli la relativa doglianza, va accolto anche in mancanza di una specifica censura al riguardo nei motivi di appello, trattandosi di un caso di determinazione della pena che discende in modo automatico "ex lege". (Non risultano precedenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)