Sez. 1, Sentenza n. 1785 del 10/01/2000 Ud. (dep. 16/02/2000) Rv. 215345 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Contestazione, nei motivi di appello, della sola entità della pena, ma non anche della ritenuta continuazione - Deduzione nei motivi di ricorso - Inammissibilità - Diversa qualificazione del reato satellite in appello - Irrilevanza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
Una volta che con i motivi di appello sia stata lamentata l'entità dell'aumento di pena per la continuazione tra due reati, ma non sia stata contestata la loro unificazione a norma dell'art. 81 cod. pen., ne è preclusa la deduzione nei motivi di ricorso per cassazione, a nulla rilevando che nel giudizio di appello sia intervenuta una diversa qualificazione giuridica del reato satellite. (Fattispecie in tema di continuazione, ritenuta nel giudizio di primo grado, tra omicidio volontario e porto abusivo di armi "ex" art. 699 cod. pen., qualificato dal giudice di appello come ipotesi di reato prevista dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, esclusa l'attenuante della lieve entità del fatto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)