Sez. 2, Sentenza n. 2226 del 15/06/1976 (Rv. 381028 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE - APPARENTI E NON APPARENTI - SERVITU APPARENTE - CONDIZIONI - SEGNI VISIBILI SUL FONDO SERVENTE - ESTREMI.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE - APPARENTI E NON APPARENTI - SERVITU APPARENTE - CONDIZIONI - SEGNI VISIBILI SUL FONDO SERVENTE - ESTREMI.*
Al fine dell'affermazione dell'apparenza di una servitu (nella specie, di passaggio), e della conseguente usucapibilita della stessa, puo ritenersi sufficiente la presenza di segni visibili sul solo fondo servente, quando questi si concretizzino in opere produttive di utilita in favore del fondo dominante. Al contrario, quando le opere esistenti nel fondo servente risultino di per se al servizio del medesimo (nella specie, trattandosi di una strada poderale), la apparenza della servitu puo derivare solo da segni visibili e permanenti sul fondo dominante (nella specie, un tracciato di collegamento), che rivelino la destinazione di quelle opere anche al servizio del fondo dominante. (V 1894/75, mass n 375578; (V 3053/71, mass n 354365).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1061
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)