Sez. 1, Ordinanza n. 27965 del 21/10/2025 (Rv. 676221-01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Risoluzione del contratto per inadempimento - Diritto a percepire gli interessi legali sul capitale investito - Art. 2033 c.c. - Malafede - Prova “in re ipsa” - Esclusione - Fondamento. CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - In genere.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di intermediazione finanziaria, quando sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della banca, la prova della mala fede di quest'ultima non può reputarsi in re ipsa per effetto della mera imputabilità ad essa del predetto inadempimento; ne consegue che il credito del cliente avente ad oggetto il rimborso del capitale investito produce interessi in base ai principi in tema di ripetizione dell'indebito, solo a seguito della proposizione della domanda giudiziale, gravando su chi richiede che gli stessi vengano fatti decorrere dalla data del versamento, l'onere di provare che la banca era in mala fede.
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)