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Sez. 1 - , Ordinanza n. 3912 del 16/02/2018 (Rv. 647058 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Risoluzione del contratto per inadempimento - Diritto a percepire gli interessi legali sul capitale investito - Art. 2033 c.c. - Malafede - Prova “in re ipsa” - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647058-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di intermediazione finanziaria, allorchè sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della banca, non può reputarsi “in re ipsa” la prova della mala fede, traendo tale convincimento dalla mera imputabilità ad essa dell’inadempimento che abbia determinato la risoluzione del contratto. Ne consegue che il credito del cliente avente ad oggetto il rimborso del capitale investito produce interessi, in base ai principi in tema di ripetizione dell’indebito, solo a seguito della proposizione della domanda giudiziale, gravando su chi richiede la decorrenza dalla data del versamento l’onere di provare che la banca era in mala fede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)