Sez. 2, Sentenza n. 1296 del 07/05/1971 (Rv. 351486 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE - INOSSERVANZA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - OBBLIGO DI ESAME DA PARTE DEL GIUDICE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE - INOSSERVANZA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - OBBLIGO DI ESAME DA PARTE DEL GIUDICE.*
La preclusione, posta al convenuto, di proporre successivamente una domanda riconvenzionale non contenuta nella comparsa di risposta e comunque non avanzata nella prima udienza di trattazione non e stabilita a pena di nullita, di tal che se l'altra parte, nel cui esclusivo interesse la preclusione e disposta, non l'abbia eccepita e, anziche opporsi al tardivo ampliamento della materia del contendere, abbia accettato il contraddittorio in ordine alla domanda riconvenzionale, il giudice e tenuto a pronunciare anche su di essa. (Conf 3259'68, mass n 336217' V anche 1404'70, mass n 347189).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)