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Sez. 3, Sentenza n. 3259 del 12/10/1968 (Rv. 336217 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE TARDIVA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ONERE DEL GIUDICE DI PRONUNCIARE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336217-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE TARDIVA - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ONERE DEL GIUDICE DI PRONUNCIARE - SUSSISTENZA.*

Pur essendo precluso al convenuto, che non abbia proposta domanda riconvenzionale con la comparsa di risposta o nella prima udienza di trattazione, di proporla successivamente, tuttavia la preclusione non e stabilita a pena di nullita. Pertanto, se l'altra parte, nel cui esclusivo interesse essa e disposta, non l'abbia eccepita e, anziche opporsi al tardivo ampliamento della materia del contendere, abbia accettato il contraddittorio in ordine alla domanda riconvenzionale, il giudice e tenuto a pronunziare anche su di essa. Conf. Alla sent. N. 2088-67, massima n. 329197.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)