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Sez. L - , Sentenza n. 34125 del 19/12/2019 (Rv. 656916 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Servizio sanitario nazionale - Servizio di pronta disponibilità - Svolgimento in giorno destinato al riposo settimanale - Diritto a riposo compensativo - Condizioni - Domanda dell'interessato - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656916-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

Alla stregua del criterio fatto proprio dalla direttiva 2003/88/CE in base all'interpretazione resa dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 10 settembre 2015, causa C-266/14), secondo cui non costituisce "orario di lavoro" il tempo in cui il lavoratore può liberamente dedicarsi alla cura dei propri interessi personali e sociali, il servizio di pronta disponibilità prestato dal dirigente medico in giorno festivo, ai sensi dell'art. 20 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 e dell'art. 17 del c.c.n.l. del 3 novembre 2005, obbliga l'azienda sanitaria alla concessione del riposo compensativo, indipendentemente dalla domanda del lavoratore, laddove limiti in modo oggettivo la possibilità del dirigente medico di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali, in relazione al vincolo derivante, da un punto di vista geografico e temporale, dalla disciplina aziendale sull'obbligo di essere fisicamente presente nel luogo di lavoro.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/12/1996 art. 20, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)