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Sez. L - , Sentenza n. 30301 del 27/10/2021 (Rv. 662656 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Reperibilità speciale- Servizio di sorveglianza di una diga- Caratteristiche- Orario di lavoro- Esclusione- Fondamento- Conseguenze.
Stato
decisa il 2021-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662656-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE

In tema di orario di lavoro, l'applicazione del criterio fatto proprio dalla dir. 2003/88/CE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. (sentenza 10 settembre 2015, causa C-266/14), secondo cui non costituisce "orario di lavoro" il tempo in cui il lavoratore può liberamente dedicarsi alla cura dei propri interessi personali e sociali, implica che debba essere qualificato come prestazione strumentale ed accessoria, ontologicamente diversa dalla prestazione di lavoro, il servizio di "reperibilità speciale" prestato da un dipendente dell'Enel, addetto alla sorveglianza di una diga, che preveda la sola permanenza nella casa di guardia, situata a ridosso della diga, per la durata del turno e che si sostanzi in un servizio di attesa con attivazione solo a seguito di allarme. Ne discende che l'adibizione a tale servizio, oggetto di specifica remunerazione, limita ma non esclude il godimento del riposo, con conseguente impossibilità di riconoscimento del riposo compensativo e addossamento a carico del lavoratore dell'onere di dimostrare l'esistenza di un danno alla salute conseguente alla situazione di attesa richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 16 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)