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Sez. 4, Sentenza n. 743 del 05/10/1981 Ud. (dep. 25/01/1982) Rv. 151782 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - CONCORSO DI COLPA - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI - ATTRAVERSAMENTO SULLA STRISCIA - INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI CONDOTTA DI CUI ALLO ART. 589 D.P.R. 30 GIUGNO 1959 N. 420 - IRRILEVANZA - REATO COLPOSO - RAVVISABILITÀ DI CONCORSO DI COLPA DEL PEDONE INOSSERVANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151782-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - CONCORSO DI COLPA - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI - ATTRAVERSAMENTO SULLA STRISCIA - INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI CONDOTTA DI CUI ALLO ART. 589 D.P.R. 30 GIUGNO 1959 N. 420 - IRRILEVANZA - REATO COLPOSO - RAVVISABILITÀ DI CONCORSO DI COLPA DEL PEDONE INOSSERVANTE - ESCLUSIONE.*

L'inosservanza da parte dei pedoni in fase di attraversamento della carreggiata delle regole di condotta indicate nell'art. 589 del regolamento per l'esecuzione del T.U. Delle norme sulla disciplina della circolazione stradale non costituisce ragione di colpa nemmeno concorrente, costituendo quelle regole semplici suggerimenti dettati principalmente a tutela dei pedoni stessi. (fattispecie in tema di investimento di pedone in fase di attraversamento sulle strisce zebrate).*

Riferimenti normativi: (Reg. Esec. Cod. Strada art. 589), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 589

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)