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Sez. 1, Sentenza n. 2250 del 02/04/1985 (Rv. 440138 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE - SOTTRAZIONE DI SOMME DI DENARO DA PARTE DEL DEBITORE EFFETTUATA PRIMA DI PROPORRE IL CONCORDATO - RAGIONE DI ARRESTO DELLA PROCEDURA E MOTIVO DI RIFIUTO DELLA OMOLOGAZIONE PER NON MERITEVOLEZZA - CONFIGURABILITÀ - SPECIFICA CONTESTAZIONE DEL FATTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440138-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE - SOTTRAZIONE DI SOMME DI DENARO DA PARTE DEL DEBITORE EFFETTUATA PRIMA DI PROPORRE IL CONCORDATO - RAGIONE DI ARRESTO DELLA PROCEDURA E MOTIVO DI RIFIUTO DELLA OMOLOGAZIONE PER NON MERITEVOLEZZA - CONFIGURABILITÀ - SPECIFICA CONTESTAZIONE DEL FATTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La sottrazione di somme di denaro, che il debitore ammesso al concordato preventivo abbia effettuato prima di proporre il concordato medesimo, così determinando l'insufficienza dell'attivo offerto ai creditori, al pari di ogni altro atto di frode commesso in danno dei creditori, può costituire non soltanto ragione di arresto della procedura prima della fase dell'omologazione, secondo la previsione dell'art. 173 della legge fallimentare, ma anche, ove si giunga a tale omologazione, motivo di rifiuto dell'omologazione stessa, sotto il profilo della non meritevolezza del concordato, senza che si renda necessaria una specifica contestazione del fatto al debitore quando esso già risulti dagli Atti del procedimento (quali le relazioni del Commissario giudiziale).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 173, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 173, Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)