Sez. 1, Sentenza n. 13817 del 23/06/2011 (Rv. 618346 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO | Presupposto - Atti di disposizione del patrimonio idonei a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento dei creditori - Enunciazione nella proposta di concordato - Natura frodatoria ai sensi dell'art. 173, primo comma legge fall. dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007 - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
In tema di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, secondo il procedimento disciplinato dall'art. 173 legge fall., dopo la riforma di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, la nozione di atto in frode, che opera - ai sensi del primo comma della disposizione fallimentare cit. - quale presupposto per detta revoca, esige - alla luce del criterio ermeneutico letterale, ex art. 12 disp. prel. cod. civ. - che la condotta del debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dunque, che esse siano state "accertate" dal commissario giudiziale, cioè da lui "scoperte", essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori; pertanto, nel concetto di "frode" non rientra qualunque comportamento volontario idoneo a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio e, quindi, risulta estraneo a tale qualificazione il comportamento del debitore che, già nel ricorso, abbia indicato gli atti di disposizione del patrimonio, stipulati anteriormente, implicanti la concessione di diritti di godimento a terzi e che, successivamente esaminati dal commissario giudiziale, siano ritenuti suscettibili di depauperare il detto patrimonio, così da scoraggiare l'acquisto degli immobili oggetto della cessione ai creditori, pregiudicando la fattibilità della proposta concordataria.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 173, Preleggi art. 12, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)