Sez. 2, Sentenza n. 859 del 26/01/2000 (Rv. 533186 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - DISTANZE RELATIVE AL PIANTAMENTO DI ALBERI E SIEPI | Competenza al riguardo del giudice di pace - Cause per la recisione di rami protesi sul fondo confinante - Inclusione - Insussistenza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - DISTANZE RELATIVE AL PIANTAMENTO DI ALBERI E SIEPI
Il conferimento al giudice di pace della competenza senza limiti di valore per le cause, tra proprietari confinanti, relative - oltre che all'apposizione di termini - all'osservanza delle distanze riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi (vigente art. 7 cod. proc. civ.), cioè per la materia sul piano sostanziale disciplinata dall'art. 892 cod. civ., non implica la competenza di questo giudice anche per le controversie promosse per ottenere la recisione di rami (o radici) che si protendano (o addentrino) da un fondo in quello confinante, in riferimento alla disciplina sostanziale di cui all'art. 896 cod. civ., poiché, il collegamento tra la finalità delle due discipline di carattere sostanziale non ha sufficiente rilievo rispetto ad un giudice che, diversamente dal pretore - a cui precedentemente era attribuita, con formula analoga, la competenza sulle distanze degli alberi e siepi dal confine -, ha in linea generale competenza solo per cause mobiliari, tenuto anche presente che la violazione dell'art. 896 implica la lesione di un diritto reale e che le domande relative alla recisione di rami protesi sul fondo altrui possono dar luogo ad eccezioni basate sulla deduzione della sussistenza al riguardo di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 CORTE COST., Cod. Civ. art. 896 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)