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Sez. 1, Sentenza n. 15100 del 28/11/2001 (Rv. 550681 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Giudice di pace - Competenza - Limiti - Cause di valore inferiore a L. 5.000.000 - Relative a beni mobili - Competenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550681-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE

La riserva contenuta nell'art. 7 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 374/91, che stabilisce che rientrano nella cognizione del giudice di pace le cause di valore sino a L. 5.000.000 concernenti sia diritti reali che obbligatori che abbiano ad oggetto beni mobili e quando dalla legge non siano attribuite ad altro giudice, attribuisce alla competenza per valore, portata di canone attributivo dotato di valenza solo residuale, destinato, perciò, ad operare solo se la competenza non sia attribuita per materia o in via funzionale ad altro giudice. Da ciò consegue che, nel caso in cui si controverta in materia di beni immobili, il valore della causa non possa assumere rilevanza, trattandosi di controversia demandata al tribunale ratione "materiae" (nella specie la Corte ha dichiarato la competenza del tribunale, che si era spogliato, in ragione del valore inferiore a L. 5.000.000, della causa avente ad oggetto domanda di acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)