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Sez. L, Sentenza n. 9995 del 23/07/2001 (Rv. 548413 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Percentuali di servizio corrisposte ai camerieri "tavoleggianti" - Natura retributiva - Configurabilità - Conseguenze - Integrale computabilità ai fini contributivi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548413-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Per i camerieri addetti al servizio ai tavoli (o "tavoleggianti") che siano retribuiti, a seguito di loro opzione a norma del contratto collettivo del settore, invece che in misura fissa, in misura corrispondente alle percentuali di servizio poste a carico del cliente, le somme relative, costituenti la componente primaria della controprestazione retributiva loro dovuta dal datore di lavoro, sono integralmente computabili ai fini contributivi, a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, senza che rilevi se esse (come nella specie) siano loro riversate dal datore di lavoro, oppure siano direttamente trattenute dal cameriere.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)