Sez. L, Sentenza n. 12035 del 06/11/1992 (Rv. 479381 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Compensi erogati ai dipendenti di agenzia marittima nella misura del 10 per cento della senseria di piazza - Inclusione - Trattenuta dei decimi da parte dell'agente o versamento da parte dello spedizioniere ai dipendenti dell'agente - Irrilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile
I compensi erogati sistematicamente e obbligatoriamente ai dipendenti di agenzia marittima nella misura del 10 per cento della senseria di piazza (compenso pagato sul nolo netto dall'agente dell'armatore, per conto di questo, allo spedizioniere per l'acquisizione del trasporto marittimo) secondo l'art. 293 della raccolta degli usi di Livorno del 1975, e previsti anche dalla contrattazione collettiva, rientrano nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969; detti emolumenti devono infatti ritenersi erogati dal datore di lavoro - in dipendenza ed a causa del rapporto di lavoro subordinato - sia nell'ipotesi in cui l'agente trattenga i decimi di spettanza dei propri dipendenti sull'ammontare della senseria dovuta allo spedizioniere, per versare i corrispondenti importi ai lavoratori, sia nell'ipotesi in cui il raccomandatario paghi allo spedizioniere l'importo della senseria con l'intesa che questi provvederà a ritornare la percentuale del dieci per cento ai dipendenti dell'agente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)