Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4288 del 17/02/2017 (Rv. 642856 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Giudizio di cassazione – Ordinanza ex art. 380-bis c.p.c. – Relazione scritta – Errore revocatorio – Configurabilità – Condizioni e limiti
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
In tema di giudizio di cassazione, l’errore revocatorio che si assume inficiare la relazione depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nella sua formulazione – applicabile “ratione temporis” – anteriore alle modifiche apportategli dal d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016), non può essere dedotto con ricorso per revocazione dalla parte che non lo abbia denunciato con la memoria oppure all’atto della comparizione all’adunanza per essere sentita, giacché tale omissione è da ritenere, alternativamente, sintomatica del fatto che la parte o ha dato causa a tale errore, ovvero ha rinunciato tacitamente a prospettarlo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)