Sez. 5, Sentenza n. 1202 del 20/01/2011 (Rv. 616525 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) | Valore accertato ai fini di un'imposta - Natura vincolante per l'applicazione di un'altra imposta - Possibilità - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)
In tema di accertamento tributario, l'applicazione diretta dei principi costituzionali di uguaglianza, legalità, imparzialità amministrativa e capacità contributiva comporta che, anche in difetto di un'espressa previsione legislativa, il valore accertato dall'Amministrazione finanziaria ai fini applicativi di un'imposta (nella specie l'IRPEF) vincola la stessa Amministrazione anche in riferimento all'applicazione di altri tributi (nel caso l'IVA), ove i fatti economici siano i medesimi e le singole leggi d'imposta non stabiliscano differenti criteri di valutazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)