Sez. 5, Sentenza n. 19321 del 08/09/2006 (Rv. 593172 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) | Valore accertato ai fini di un'imposta - Efficacia vincolante ai fini di altra imposta - Sussistenza - Condizioni - Intervenuto condono ai fini della prima imposta - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)
In tema di accertamento tributario, l'applicazione diretta dei principi costituzionali di uguaglianza, legalità, imparzialità amministrativa e capacità contributiva comporta che, anche in difetto di un'espressa previsione legislativa, il valore accertato dall'Amministrazione finanziaria ai fini applicativi di un'imposta (nella specie, l'IRPEF) vincola la stessa Amministrazione anche in riferimento all'applicazione di altri tributi (nel caso, l'IVA), ove i fatti economici siano i medesimi e le singole leggi d'imposta non stabiliscano differenti criteri di valutazione, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che per la prima imposta il contribuente abbia usufruito del condono fiscale (nella specie, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413), rimanendo gli effetti di tale beneficio circoscritti nell'ambito esclusivo dell'imposta per cui è stato richiesto il condono.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)