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Sez. 3, Sentenza n. 13525 del 11/10/2000 (Rv. 540931 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA | Abuso nel godimento della cosa locata mediante modifiche sia pure parziali pattiziamente vietate - Inadempimento di non scarsa importanza - Valutazione del giudice del merito - Risoluzione per inadempimento - Ammissibilità - Clausola risolutiva espressa destinata ad operare in caso di violazione del divieto pattizio - Validità - Tacita acquiescenza alla violazione - Univocità - Necessità - Conseguimento del canone di locazione dopo la dichiarazione di cui all'art. 1456, secondo comma, cod. civ. - Valore di rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540931-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA

Posto che il divieto pattizio di abuso, da parte del conduttore, nel godimento della cosa locata mediante alterazioni sia pure parziali della stessa può comportare, in caso di inadempimento ritenuto di non scarsa importanza secondo l'apprezzamento del giudice, la risoluzione del contratto, deve ritenersi lecita e valida la clausola risolutiva espressa, destinata ad operare nella ipotesi di violazione di detto divieto. Nè la circostanza che il locatore, pur dopo la dichiarazione di cui al secondo comma dell'art. 1456 cod. civ., abbia continuato a percepire il canone di locazione nella misura dovuta costituisce comportamento univoco di tacita acquiescenza alla violazione, idoneo, di per sè, ad escludere la possibilità di avvalersi della clausola risolutiva espressa, avuto riguardo alla sussistenza dell'obbligo del conduttore, ex art. 1591 cod. civ., di corrispondere il corrispettivo della locazione in caso di mora nella restituzione del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)