Sez. 3, Sentenza n. 3586 del 23/03/1992 (Rv. 476406 - 01)
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Uso della cosa locata | Abuso nel godimento della cosa locata - Risoluzione nel contratto di locazione - Gravità dell'inadempimento - Accertamento del giudice di merito - Criteri.
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Uso della cosa locata
In caso di abuso nel godimento della cosa locata, perpetrato dal conduttore mediante alterazioni, sia pure parziali, spetta al giudice di merito apprezzare l'importanza dell'inadempimento ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, accertando se l'incidenza delle opere e delle demolizioni sugli elementi strutturali dell' immobile sia tale da alterarne l'originaria consistenza e da costringere, al termine della locazione, il locatore proprietario, che non intende accettare le modifiche apportate dal conduttore, ad effettuare onerosi lavori per ripristinare le condizioni originarie dell'immobile locato e valutando gli effetti di queste modifiche anche con riguardo all'interesse del locatore alla conservazione dell'immobile nello stato originario, come manifestato nel contratto di locazione con specifica clausola diretta a vietare al conduttore qualsiasi modifica, anche migliorativa, senza il consenso del locatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1471, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1592, Cod. Civ. art. 1593
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)