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Sez. L, Sentenza n. 10207 del 15/10/1998 (Rv. 519746 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Società in nome collettivo datrice di lavoro - Opponibilità da parte dell'Inail del giudicato penale nei confronti di un socio e legale rappresentante condannato in relazione all'infortunio - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1998-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519746-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

In tema di azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio subito dal lavoratore anche nel sistema del nuovo codice di procedura penale vale quanto affermato per il precedente sistema sicché, ove il datore di lavoro sia una società in nome collettivo, ancorché si sia formato il giudicato penale di condanna nei confronti di un socio e legale rappresentante della società in relazione all'infortunio subito dal dipendente, è da escludere che l'INAIL possa opporre alla società il giudicato penale ove questa non abbia partecipato al giudizio penale come responsabile civile. La società, infatti, ha soggettività giuridica distinta da quella dei soci.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)