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Sez. L, Sentenza n. 2417 del 07/03/1987 (Rv. 451585 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - RIVALSA DELL'INAIL - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO DATRICE DI LAVORO - OPPOSIZIONE DA PARTE DELL'INAIL DEL GIUDICATO PENALE NEI CONFRONTI DI UN SOCIO E LEGALE RAPPRESENTANTE CONDANNATO IN RELAZIONE ALL'INFORTUNIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451585-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - RIVALSA DELL'INAIL - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO DATRICE DI LAVORO - OPPOSIZIONE DA PARTE DELL'INAIL DEL GIUDICATO PENALE NEI CONFRONTI DI UN SOCIO E LEGALE RAPPRESENTANTE CONDANNATO IN RELAZIONE ALL'INFORTUNIO - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di Azione di regresso dell'Inail (ex artt. 10 ed 11 DPR n. 1124 del 1965) nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio subito del lavoratore, l'efficacia vincolante del giudicato penale ai fini dell'affermazione della responsabilità civile del datore di lavoro, non è venuta meno a seguito delle pronunce n. 55 del 1971, n. 99 del 1973 e n. 102 del 1981, le quali - dichiarando parzialmente illegittimo il sistema degli artt. 27 e 28 cod. proc. pen. - hanno solo escluso che l'Inail e il datore di lavoro possano subire pregiudizio da accertamenti compiuti in Sede penale senza che l'uno o l'altro abbiano avuto modo di esercitare in tale Sede il diritto di difesa. Consegue che, ove il datore di lavoro sia una società in nome collettivo, ancorché un suo socio e legale rappresentante sia stato condannato in Sede penale in relazione all'infortunio subito da un suo dipendente, l'Inail non può - in Sede di Azione di regresso - opporre alla società - che ha soggettività giuridica distinta da quella dei soci - il giudicato penale, ove questa non abbia partecipato al giudizio penale come responsabile civile. (V 1344/84, mass n 433469; (V 6950/83, mass n 431622; (V 1128/82, mass n 419005; (V 3416/79, mass n 399843).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)