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Sez. 3, Sentenza n. 4314 del 16/12/1974 (Rv. 373005 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTIMONI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373005-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTIMONI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione delle risultanze di causa e, in particolare, delle prove testimoniali, nonche il giudizio sull'attendibilita dei vari testi, sulla maggiore o minore credibilita delle loro affermazioni e sulla Rilevanza probatoria delle singole deposizioni, a confronto o a preferenza di altre, sono rimesse all'apprezzamento del giudice di merito, il quale apprezzamento e incensurabile in Sede di legittimita se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi di logica e di diritto. (V 2328'74, mass n 370719).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)