Sez. 3, Sentenza n. 4314 del 16/12/1974 (Rv. 373005 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTIMONI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTIMONI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La valutazione delle risultanze di causa e, in particolare, delle prove testimoniali, nonche il giudizio sull'attendibilita dei vari testi, sulla maggiore o minore credibilita delle loro affermazioni e sulla Rilevanza probatoria delle singole deposizioni, a confronto o a preferenza di altre, sono rimesse all'apprezzamento del giudice di merito, il quale apprezzamento e incensurabile in Sede di legittimita se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi di logica e di diritto. (V 2328'74, mass n 370719).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)