Sez. L, Sentenza n. 2328 del 03/08/1974 (Rv. 370719 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La valutazione delle risultanze processuali, la scelta di quelle idonee alla formazione di un fondato, razionale convincimento, e compito del giudice di merito, tenuto a darne ragione con congrua motivazione, che e incensurabile in Sede di legittimita, se scevra da vizi sul piano logico-giuridico. (V 975'74, mass n 368913).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)