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Sez. 5 - , Sentenza n. 29293 del 14/11/2018 (Rv. 651546 - 01)

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Produzione dell'attestato provvisorio di cui all'art. 4, comma 1, della l. n. 604 del 1954 - Mancata presentazione del certificato definitivo nel termine triennale - Condizione risolutiva del beneficio - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651546-01

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

In tema di agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina, il contribuente può avvalersi della facoltà di chiedere l'applicazione provvisoria dei benefici contemplati dalla l. n. 604 del 1954 al momento della registrazione dell'atto, presentando l'attestazione di cui all'art. 4, comma 1, della detta legge, ma deve, nel previsto termine di decadenza di tre anni, produrre il certificato definitivo, attestante il possesso dei requisiti prescritti, verificandosi, nel caso in cui non effettui tale produzione nel termine indicato, una condizione risolutiva dei benefici anticipatamente ottenuti, integrata la quale l'Ufficio può richiedere il pagamento delle imposte nella misura ordinaria.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 06/08/1954 num. 604 art. 2, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)