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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15489 del 26/07/2016 (Rv. 640624 - 01)

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Applicazione - Condizioni - Attestazione provvisoria dei requisiti prescritti - Produzione all'atto della registrazione - Conseguenze - Termine per la produzione del certificato definitivo - Natura decadenziale.
Stato
decisa il 2016-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640624-01

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

In tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che intenda fruire dei benefici per la piccola proprietà contadina e che all'atto della registrazione si sia limitato a produrre l'attestazione di cui all'art. 4, comma 1, della l. n. 604 del 1954, in luogo del certificato previsto dall'art. 3, è tenuto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, a presentare il certificato dell'ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell'atto.

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1954 num. 604 art. 3, Legge 08/06/1954 num. 604 art. 4, Legge 23/12/1996 num. 649 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 542 art. 2 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)