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Sez. 1, Sentenza n. 5002 del 06/05/1991 (Rv. 472021 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere | Commissario della procedura autorizzato alla prosecuzione della impresa - Rapporti preesistenti - Somministrazioni di energia elettrica - Comportamento concludente del commissario - Successione nel contratto di somministrazione - Effetti - Prededucibilità del credito per le erogazioni anteriori e successive.
Stato
decisa il 1991-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472021-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere

Nell'amministrazione straordinaria di grande impresa in crisi, disciplinata dal D.L. 30 gennaio 1979 n. 26 - convertito in legge 3 aprile 1979 n. 95 (e successive modificazioni) - al commissario della procedura non è consentito sciogliere un contratto di somministrazione di energia elettrica con l'ente erogatore in regime di monopolio, al solo fine di stipulare altro contratto della stessa natura, con le stesse clausole e necessariamente con lo stesso soggetto, con la conseguente elusione dell'applicazione del disposto dell'art. 74 ult. comma legge fall.. Pertanto, in presenza di autorizzazione all'esercizio dell'impresa, il comportamento del commissario, il quale continui di fatto l'utilizzazione dell'energia elettrica, senza preventivamente comunicare all'E.N.E.L. la volontà di stipulare altro contratto di somministrazione a condizioni diverse da quelle che regolano il rapporto pendente all'inizio della procedura, implica il subingresso nello stesso contratto pendente e ne esclude la sospensione, con conseguente prededucibilità del credito per le erogazioni tanto anteriori che successive.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 74, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 74, Decreto Legge 31/01/1979 num. 26 art. 2 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)