Sez. 1, Sentenza n. 2762 del 23/02/2012 (Rv. 621291 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Disciplina dei rapporti pendenti - Locazione finanziaria intercorsa tra società di leasing ed impresa ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria - Sopravvenuta scadenza del termine contrattuale per l'esercizio dell'opzione d'acquisto - Residua possibilità di subentro da parte del commissario straordinario - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, disciplinata dal d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, la disciplina dei rapporti pendenti, regolata dal relativo art. 50 e prevedente una generale facoltà di scioglimento da parte del commissario straordinario quanto ai contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti, presuppone che questi ultimi non siano pervenuti nel frattempo alla loro naturale scadenza; ne consegue che se, come nella specie, per un contratto di locazione finanziaria di macchinari, già concessi a tale titolo alla società debitrice, dopo la sua ammissione alla procedura sia scaduto il termine per l'esercizio della facoltà di riscatto ed il commissario non abbia manifestato in precedenza la volontà di avvalersene, cessando ogni vincolo fra le parti, nasce l'obbligo, in capo all'utilizzatore, di restituzione dei beni, in accoglimento della domanda di rivendica degli stessi avanzata dalla società concedente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)