Sez. 3, Sentenza n. 2513 del 18/04/1984 (Rv. 434529 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - LOCAZIONE "IURE PRIVATORUM" DI UN IMMOBILE APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DA PARTE DI UN ENTE PUBBLICO AD UN ARTIGIANO PER L'ESERCIZIO DELLA SUA ATTIVITÀ - RICORSO DELL'ENTE A MEZZI DI AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA PER IL CONSEGUIMENTO DEL RILASCIO DELL'IMMOBILE PRIMA DELLA SCADENZA - DIRITTO DEL CONDUTTORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - LOCAZIONE "IURE PRIVATORUM" DI UN IMMOBILE APPARTENENTE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DA PARTE DI UN ENTE PUBBLICO AD UN ARTIGIANO PER L'ESERCIZIO DELLA SUA ATTIVITÀ - RICORSO DELL'ENTE A MEZZI DI AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA PER IL CONSEGUIMENTO DEL RILASCIO DELL'IMMOBILE PRIMA DELLA SCADENZA - DIRITTO DEL CONDUTTORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
Qualora un ente pubblico conceda in locazione, con contratto "iure privatorum" e per l'Esercizio di attività artigianale da parte del conduttore, un immobile del proprio patrimonio disponibile, e successivamente, prima della scadenza convenzionale o legale del rapporto, ottenga coattivamente il rilascio del bene mediante l'adozione ed esecuzione di provvedimenti amministrativi, al conduttore medesimo, in relazione all'illegittimità di detto intervento autoritativo in un rapporto di tipo privatistico, nonché a fronte dell'impossibilità di riottenere la consegna dell'immobile (nella specie, utilizzato dal concedente per finalità pubblicistiche), deve essere riconosciuto il diritto di essere risarcito del danno, il quale va commisurato alla perdita dei profitti dell'indicata attività artigianale dalla data dello indebito rilascio fino a quella in cui si sarebbe prevedibilmente protratto il rapporto, anche alla stregua del regime vincolistico (con rivalutazione del debito risarcitorio al momento della decisione).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1571, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)