Sez. 1, Sentenza n. 3328 del 30/03/1998 (Rv. 514089 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - IN GENERE | Ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo - Per mancata comparizione delle parti sia alla udienza di prima comparizione che alla successiva - Illegittimità - Rimedio esperibile - Previa riassunzione della causa - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio innanzi alla Corte d'Appello, a causa della mancanza comparizione delle parti sia all'udienza di prima comparizione che alla successiva, il consigliere istruttore ordini la cancellazione della causa dal ruolo, anziché dichiarare ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ. - applicabile anche nelle controversie tributarie - la improcedibilità dell'appello, la parte interessata, come unico rimedio consentito avverso l'errore commesso dal consigliere istruttore, può riassumere la causa e chiedere al collegio di accertare la illegittimità della cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la improcedibilità dell'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., DPR 25/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST., DPR 25/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)