Sez. 1, Sentenza n. 1626 del 22/02/1997 (Rv. 502616 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Tardiva costituzione dell'opponente - Conseguenza - Esecutività del decreto opposto - Pronuncia, invece, da parte del giudice, di erroneo provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo - Natura decisoria e conseguente impugnabilità in appello - Esclusione - Riassunzione del processo - Necessità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Si rende inammissibile l'appello avverso l'ordinanza con la quale il G.I., in caso di tardiva costituzione di chi abbia formulato opposizione a decreto ingiuntivo, pur richiestone, anziché dichiarare l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ordini la cancellazione della causa dal ruolo. Il suindicato provvedimento del G.I., infatti, è privo di qualsiasi carattere decisorio, ed è suscettibile del solo rimedio della riassunzione di cui all'art. 307 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)