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Sez. 2, Sentenza n. 4279 del 22/02/2011 (Rv. 616716 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - "ANIMUS TURBANDI" - IN GENERE | Dolo o colpa - Prova a carico dell'attore unitamente a quella dell'atto materiale - Necessità - Accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2011-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616716-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - "ANIMUS TURBANDI" - IN GENERE

Ai fini della configurabilità della molestia possessoria che, al pari dello spoglio, costituisce un illecito lesivo del diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa, deve essere fornita, da parte di chi propone la domanda di manutenzione, non solo la prova dell'atto materiale, ma anche del dolo o della colpa, mentre l'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica e sufficiente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)