Sez. 2 - , Ordinanza n. 21475 del 31/08/2018 (Rv. 650312 - 01)
POSSESSO - "ANIMUS SPOLIANDI" - PROVA | Dolo o colpa - Onere probatorio incombente sull'attore - Sussistenza.
POSSESSO - "ANIMUS SPOLIANDI" - PROVA
Lo spoglio costituisce atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa e obbliga chi lo commette al risarcimento del danno, sicché la relativa condotta materiale deve essere sorretta da dolo o colpa, la cui prova incombe, secondo i principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, su chi propone la domanda di reintegrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)